Statuto

 

– Art. 1
E’ costituita l’«Associazione dei soci ed obbligazionisti dipendenti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata», in sigla «AS.SO.DIP.» con sede in Altamura
Possono farne parte i dipendenti in servizio, in quiescenza ed ex dipendenti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (d’ora innanzi denominata Banca), nonché della Banca Popolare della Murgia e della Banca Popolare di Taranto titolari di quote azionarie ed obbligazioni convertibili delle medesime.

– Art. 2
L’associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi societari dei soci ed obbligazionisti dipendenti in servizio, in quiescenza ed ex dipendenti della Banca e non ha scopo di lucro.

A tal fine:
– mira al rafforzamento economico, al consolidamento patrimoniale della Banca anche sostenendo e promuovendo accorpamenti e concentrazioni con quelle entità aziendali che mirino alla salvaguardia ed al sostegno dello sviluppo dell’economia meridionale;
– promuove la democrazia economica, attraverso l’azionariato dei dipendenti e la partecipazione dei soci/dipendenti alle assemblee ordinarie e straordinarie della Banca, indirizzandone i comportamenti e le scelte nonché indicando e sostenendo le proprie candidature alle cariche sociali;
– rende attiva la partecipazione dei soci e degli obbligazionisti dipendenti con una regolare ed adeguata opera di informazione in merito agli avvenimenti societari di maggior rilievo;
– esprime, anche al di fuori delle assemblee, agli organi sociali della Banca, pareri in merito alle scelte societarie;
– studia e diffonde la cultura cooperativistica, richiamandosi agli art. 45 e 46 della Costituzione della Repubblica.

– Art. 3
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione è necessario farne domanda per iscritto.
I richiedenti devono dimostrare di possedere la qualifica di azionista o di obbligazionista della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ovvero della Banca Popolare della Murgia o della Banca Popolare di Taranto, nonché di essere dipendente in servizio o in quiescenza della stessa.

– Art. 4
La domanda di ammissione all’associazione deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto.
Art. 5
L’ammissione all’Associazione è decisa dal Consiglio

– Art. 6
La qualità di iscritto all’Associazione si perde per:
a) dimissioni;
b) espulsione;
c) perdita della qualità di socio/obbligazionista della Banca.
Riguardo al punto b), l’espulsione può essere decisa per atti e comportamenti lesivi degli interessi dell’Associazione o della Banca.
Riguardo al punto c), ciascun associato deve notificare prontamente la perdita della qualità di socio od obbligazionista della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

– Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio;
3) il Comitato Esecutivo.

– Art. 8
L’Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
a) determina gli indirizzi generali dell’Associazione;
b) delibera sull’attività dell’Associazione e degli Organi dell’Associazione;
c) elegge i membri del Consiglio;
d) delibera, a maggioranza dei 2/3 degli iscritti, sulle proposte di modificazione del presente statuto.

– Art. 9
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il primo trimestre e, comunque, prima di ogni assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti della Banca.
L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta di 1/5 degli iscritti o di 1/3 del Consiglio.

-Art. 10
La convocazione dell’Assemblea avviene a cura del Comitato di Presidenza, mediante avviso a tutti gli iscritti, anche mediante affissione nella sede dell’Associazione e nelle dipendenze della Banca, almeno 15 gg. prima di quello fissato per l’adunanza.
Le assemblee sono convocate, normalmente, presso la sede dell’Associazione, ma possono essere convocate, per ragioni di opportunità, anche altrove, purché nell’ambito territoriale della Banca.

– Art. 11
L’Assemblea può validamente deliberare, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la metà più uno degli iscritti.
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso, l’Assemblea si intenderà legalmente costituita in seconda convocazione e potrà, validamente, deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti e/o rappresentati.
Per la modifica del presente statuto e per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci che risultano iscritti all’Associazione. Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.
E’ ammessa la facoltà di delegare il voto ad altro associato, ma ogni partecipante non può avere più di 1 (una) delega.

– Art. 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato esecutivo.
Alle votazioni per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

– Art. 13
Il Consiglio è composto da 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea, in base a scrutinio, fra i componenti la lista dei candidati.

Fanno parte della lista dei candidati che, dalla data di comunicazione e fino al giorno precedente in cui si tiene l’assemblea che elegge il Consiglio, abbiano comunicato la propria candidatura al Segretario dell’Associazione.
Risultano eletti i undici candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il più anziano.

Almeno tre degli eletti devono rivestire la qualifica di soci della Banca.
Pertanto, nel caso in cui fra gli undici maggiormente suffragati, non dovesse esserci almeno tre soci della Banca, risulteranno eletti i primi tre soci e i primi otto obbligazionisti.

– Art. 14
Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di tre volte.

– Art. 15
Il Presidente, il Vice Presidente e tutti i componenti il Comitato Esecutivo debbono rivestire la qualifica di soci della Banca e non debbono rivestire cariche sindacali in seno a qualsiasi sigla sindacale.
Il primo Consiglio Direttivo ed il primo Comitato esecutivo vengono eletti direttamente nell’atto costitutivo, dai soci fondatori.

– Art. 16
Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione idonea al conseguimento dei fini statutari ed alla attuazione delle direttive approvate dell’Assemblea.
Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario che costituiscono il Comitato esecutivo.

– Art. 17
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica, da parte di questo, alla prima riunione,

In particolare, il Consiglio:
– relaziona sull’attività svolta annualmente ed alla fine del suo mandato;
– prende tutte le necessarie iniziative, al fine di offrire una completa informazione agli associati, al verificarsi di eventi di straordinaria amministrazione;
– sovrintende alle attività del Comitato esecutivo, sostituendolo in caso di inerzia.

– Art. 18
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni volta che un suo componente lo ritenga opportuno.
Il Consiglio delibera validamente, quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

– Art. 19
Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno, con convocazione informale concordata tra i suoi membri.

Compiti del Comitato esecutivo sono:
– convocazione e preparazione dei lavori del Consiglio;
– intrattenere i rapporti con gli organi sociali e gli altri organi rappresentativi della Banca;
– proporre al Consiglio tutte le opportune iniziative per conseguire, compiutamente ed efficacemente, gli scopi statutari;
– attuazione dei deliberati del Consiglio.

– Art. 20
E’ stabilita una quota associativa una-tantum di L. 10.000 (diecimila) e una annuale da stabilirsi, da parte del Consiglio, di anno in anno, a chiusura dell’anno finanziario.
Per l’anno in corso, la quota una-tantum comprende anche la quota annuale.

– Art. 21
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

– Art. 22
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo ed entro il terzo mese, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

– Art. 22
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo ed entro il terzo mese, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

– Art. 23
Un terzo degli associati può chiedere l’indizione delle elezioni del Consiglio, prima della scadenza del mandato con istanza motivata.

– Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

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